1. L’associazione degli autori e degli editori è subordinata, oltre che all’esibizione degli atti di cui all’art. 1 del presente Regolamento, alla verifica dell’appartenenza alla categoria e qualifica dichiarate mediante: a) se autore, la dichiarazione di almeno un’opera con l’apposito bollettino; b) se editore, la dichiarazione di almeno dieci opere di competenza della sezione ed il deposito delle copie dei relativi contratti di edizione conclusi tra lo stesso editore ed autori comunque amministrati dalla Società, con eccezione delle opere di cui sia autore o coautore il titolare o il rappresentante legale dell’impresa editoriale.