1. Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato, a fini di deposito, un esemplare dell’opera completo almeno della linea melodica della parte musicale e dell’eventuale testo letterario. 2. L’esemplare dell’opera deve recare l’indicazione dei nominativi, nomi d’arte o pseudonimi, di tutti gli autori che abbiano partecipato alla creazione dell’opera, con l’indicazione dei rispettivi apporti creativi. 3. Fermo restando quanto disposto dall’art. 21 del presente Regolamento, l’esemplare dell’opera deve essere depositato in forma manoscritta o stampata. 4. Per le opere di musica elettronica o concreta può essere depositata una registrazione su disco o nastro; analogo deposito è ammesso per le opere di genere sinfonico o da camera. 5. Non è richiesto il deposito dell’esemplare per le opere di origine straniera rappresentate per l’Italia da editori Associati o Mandanti, con eccezione delle opere che presentino un adattamento italiano del testo letterario, limitatamente all’adattamento stesso. Non è ugualmente richiesto il deposito dell’esemplare nel caso di bollettini di dichiarazione relativi ad opere già depositate, salvo che a dette opere non siano state apportate modifiche o variazioni.