Art. 34 Regolamento SIAE - Riserva sull’accettazione del titolo dell’opera

1. Non sono accettate dichiarazioni di opere con titolo identico a quello di opere già accettate in tutela, qualora il cognome e/o lo pseudonimo anche di uno solo dei compositori delle opere preesistenti sia identico a quello anche di uno solo dei compositori delle opere successive. 2. La Società – nella persona del Direttore Generale o del dirigente da questi delegato – si riserva di non accettare bollettini di dichiarazione di opere i cui titoli possano generare confusione, ai fini della amministrazione, con opere preesistenti accettate in tutela. 3. Qualora, in esito a controlli effettuati successivamente al deposito, si accerti la presenza di dichiarazioni aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 ,la Società si riserva la facoltà di richiedere la modifica dei titoli, assegnando un termine. Qualora l’Associato non provveda, la Società potrà cessare l’amministrazione dell’opera, con provvedimento motivato del Direttore Generale. 4. E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui il deposito di opere con titolo identico o con titolo confusorio rispetto ad opere preesistenti accettate in tutela evidenzi una condotta idonea alla distorsione della corretta attribuzione di proventi.




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