1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4, per le opere di origine straniera assegnate in tutela alla sezione Musica per il territorio italiano da parte di sub editori Associati o mandanti, saranno riconosciuti a tali Associati o mandanti, previa esibizione di idonea documentazione attestante la decorrenza della titolarità del diritto, eventuali proventi che risultino incassati e non liquidati anche per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione dell’opera e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data della dichiarazione stessa.