Art. 36 Regolamento SIAE - Opere presenti nelle medesime programmazioni musicali. Eccezioni

1. Qualora le opere musicali di un medesimo autore o compositore superino la quinta parte del programma o le opere musicali pubblicate da un medesimo editore ne superino la metà, non saranno ripartite all’autore o all’editore le quote derivanti da esecuzioni eccedenti i predetti limiti. 2. Analogamente a quanto previsto al comma che precede, non saranno ripartite all’autore o all’editore le quote derivanti da esecuzioni relative a programmi nei quali figuri più di una decima parte di opere musicali di Associati o Mandanti che siano cointeressati a qualsiasi titolo nelle esecuzioni cui detti programmi si riferiscono, come per esempio artisti esecutori, interpreti, direttori d’orchestra, orchestrali, impresari, organizzatori o dipendenti o collaboratori di impresari o di organizzatori. In tali casi l’Associato o Mandante deve indicare sul programma, qualora ne sia il firmatario, la sua qualità di esecutore, impresario, organizzatore o dipendente o collaboratore degli stessi. 3. È fatta eccezione per le esecuzioni: a) effettuate in spettacoli drammatici o riviste, in concerti, in film sonori o da complessi bandistici e corali, oppure in spettacoli organizzati esclusivamente per audizione delle opere di un solo compositore o pubblicate da un solo editore, oppure cantate o eseguite da artisti autori in spettacoli di arte varia, anche se questi ultimi abbiano luogo in unione a spettacoli cinematografici; b) effettuate in radiofonia o in televisione. Sono escluse da tale eccezione le musiche di sottofondo e complementari, utilizzate nelle trasmissioni di ogni rete di ciascuna emittente radiofonica e televisiva a diffusione nazionale. In questo caso non saranno ripartite allo stesso autore o compositore le opere che superino la percentuale di un quinto e all’editore le opere che superino la percentuale dei due quinti, avuto riguardo alla durata delle trasmissioni di ogni rete nel semestre di riferimento. 4. Sull’interpretazione e applicazione delle norme contenute nel presente articolo decide il Direttore Generale; avverso la decisione del Direttore Generale è ammesso reclamo, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, al Consiglio di gestione.




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