Art. 38 Regolamento SIAE - Irregolarità o inesattezze nei programmi musicali.

1. Qualora si riscontrino irregolarità nei programmi musicali, questi vengono ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti svolti. Salva l’applicazione di sanzioni disciplinari, saranno senz’altro escluse dai programmi così ricostituiti le opere degli Associati o Mandanti che abbiano partecipato alle esecuzioni quali organizzatori o esercenti o direttori o esecutori. 2. Qualora le irregolarità accertate siano comprese tra il 20% e il 40% della programmazione, sono esclusi dalle operazioni di ripartizione tutti i programmi musicali relativi a tutte le esecuzioni effettuate dal medesimo complesso, o dal singolo esecutore o dal direttore delle esecuzioni nel semestre in cui è avvenuto l’accertamento; se le irregolarità accertate sono superiori al 40% della programmazione, sono esclusi anche tutti i programmi del semestre successivo a quello in cui è avvenuto l’accertamento. 3. Qualora al primo accertamento – a carico del medesimo complesso, direttore delle esecuzioni o singolo esecutore – segua nell’arco del successivo triennio un ulteriore accertamento di irregolarità di programmazione in misura compresa tra il 20% e il 40%, sono esclusi dalle operazioni di ripartizione tutti i programmi musicali relativi a tutte le esecuzioni effettuate dal predetto complesso, singolo esecutore o direttore delle esecuzioni nel semestre nel corso del quale è stato effettuato l’ulteriore accertamento e nel semestre successivo; se le irregolarità accertate sono superiori al 40% della programmazione, sono esclusi anche tutti i programmi dei due semestri successivi a quello in cui è stato effettuato l’ulteriore accertamento. 4. Nei casi in cui l’esclusione dei programmi sia stata operata ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, ogni ulteriore accertamento - a carico del medesimo complesso, direttore delle esecuzioni o singolo esecutore - di irregolarità di programmazione darà luogo all’esclusione dalle operazioni di ripartizione di tutti i programmi musicali relativi a tutte le esecuzioni effettuate dal medesimo complesso, singolo esecutore direttore delle esecuzioni nel semestre nel corso del quale è stato effettuato l’accertamento e nei quattro semestri successivi. 5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora nel corso di un semestre siano state accertate irregolarità in misura superiore al 40 % della programmazione in almeno tre accertamenti riguardanti eventi realizzati da uno stesso organizzatore, sono esclusi per il suddetto semestre dalle operazioni di ripartizione tutti i programmi relativi a tutti gli eventi organizzati dal suddetto organizzatore. 6. Sono altresì esclusi dalle operazioni di ripartizione i programmi musicali che non contengono precisa indicazione delle effettive generalità dei direttoridell’esecuzione. 7. Tutti i programmi musicali oggetto di esclusione totale o parziale, di cui ai commi precedenti saranno pubblicati, con indicazione del numero del programma e della data dell’evento, sul sito SIAE alla voce “Programmi musicali esclusi”. 8. E’ data facoltà al Direttore Generale di escludere totalmente o parzialmente dalle operazioni di ripartizione: a) quei programmi per i quali sussistano gravi indizi di non veridicità o di irregolarità e non ne sia possibile la ricostituzione d’ufficio; b) quelle opere che siano risultate, a seguito di accertamenti, ripetutamente elencate nei programmi musicali senza essere state effettivamente eseguite. E’ data inoltre facoltà al Direttore Generale di annullare, successivamente alle operazioni di ripartizione del semestre di competenza, quei programmi per i quali sussistano gravi indizi di non veridicità o di irregolarità. 9. Degli atti e provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente è data comunicazione agli Associati e Mandanti responsabili delle irregolarità, mediante raccomandata a.r. all’indirizzo dichiarato. In caso di esclusione, totale o parziale, del programma dalle operazioni di ripartizione, ne è data altresì notizia ai sensi del precedente comma 7. Avverso i citati atti e provvedimenti gli Associati e i Mandanti possono presentare reclamo al Consiglio di gestione entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.




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