Art. 39 Regolamento SIAE - Ripartizione dei proventi

1. Le somme che, in esito all’applicazione dei criteri generali e particolari di ripartizione di cui all’art. 16, comma 2, di questo Regolamento, risultano attribuite alle singole opere, sono ripartite agli Associati e Mandanti in base ai relativi bollettini di dichiarazione accettati dalla Società. 2. L’Associato concorre alla ripartizione limitatamente alle categorie e alle qualifiche delle quali abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi del precedente art. 3.




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