1. L’Associato della categoria autori può utilizzare, agli effetti sociali, anche lo pseudonimo o il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, purché siano notoriamente conosciuti come equivalenti al suo nome vero, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633. 2. La Società potrà richiedere ogni documentazione idonea ad accertare l’acquisita notorietà al pubblico dello pseudonimo, del nome d'arte, della sigla o del segno convenzionale. 3. All’Associato della categoria autori può essere riconosciuto, per le opere assegnate ad ogni sezione e agli effetti sociali, un solo pseudonimo per ogni qualifica. 4. Lo pseudonimo riconosciuto dalla Società non può essere modificato o sostituito prima che siano decorsi quattro anni dall’avvenuto riconoscimento. 5. La Società non potrà accettare pseudonimi già riconosciuti ad altri autori ed ha facoltà di non riconoscere pseudonimi che possano comunque ingenerare confusione con altri nomi o denominazioni, pseudonimi o nomi d’arte di altri autori od editori comunque amministrati dalla Società. 6. La Società non assume responsabilità per le conseguenze che possano derivare dal verificarsi di confusioni che non sia stato possibile evitare con l’adozione della ordinaria diligenza nel corso dell’istruttoria. 7. Le pubbliche utilizzazioni di opere indicate nei programmi degli utilizzatori sotto pseudonimi non riconosciuti dalla Società non concorrono alla ripartizione. 8. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 1 del presente Regolamento.