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  • Art. 48 Regolamento SIAE - Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli adattatori

Art. 42 Regolamento SIAE - Firma del programma musicale - Accaparramento e distorsione delle pubbliche esecuzioni

1. Il programma musicale da consegnare alla Società per l’esecuzione di opere musicali deve essere firmato dal direttore delle esecuzioni, con indicazione precisa delle sue generalità e del codice fiscale. Nel programma musicale deve inoltre essere specificata la partecipazione alle esecuzioni o alla organizzazione delle stesse di eventuali Associati o Mandanti, con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale. 2. Salvo quanto stabilito al comma 6 dell’art. 38, l’inosservanza degli obblighi previsti al comma precedente costituisce scorretto comportamento ed assume maggiore gravità qualora nel programma risultino elencate opere alle quali il direttore delle esecuzioni ovvero l’Associato o il Mandante siano interessati. 3. Costituisce altresì scorretto comportamento la condotta dell’Associato o del Mandante che: a) compia atti, diretti o indiretti, che abbiano come finalità l’accaparramento totale o parziale della programmazione, specie attraverso accordi intesi ad ottenere la preferenza nell’esecuzione dell’opera dell’Associato o Mandante medesimo o alla quale egli sia comunque interessato; b) alteri, direttamente o valendosi dell’opera di terzi, il normale svolgimento delle pubbliche esecuzioni con artifici non conformi ai principi della particolare correttezza professionale che deve esistere da parte di Associati e Mandanti della Società, finalizzati a indurre gli esecutori ad eseguire determinate opere musicali (per esempio: compensi, premi o doni premio, partecipazione diretta o indiretta dell’esecutore ai proventi dei diritti di esecuzione, ecc.).




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