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Art. 43 Regolamento SIAE - Sonorizzazione o sincronizzazione delle opere cinematografiche e assimilate

1. Gli Associati che sono produttori o cessionari di diritti di utilizzazione economica su opere cinematografiche e assimilate, anche se prodotte per la televisione, o che ne hanno diretto o, comunque, curato la sonorizzazione o sincronizzazione, hanno l’obbligo di: a) depositare il programma musicale redatto sull’apposito modulo predisposto dalla Società; b) consentire ad incaricati della Società, su domanda di questa e con le modalità da essa indicate, di visionare l’opera cinematografica od assimilata. Ove si tratti di opere risonorizzate, la Società può chiedere di visionare anche la produzione originale. 2. Il deposito del programma può essere effettuato anche dall’Associato che comunque vi abbia interesse. In tal caso questi ha anche l’obbligo di cui al comma 1, lett. b) . 3. Senza pregiudizio dell’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, la Società ha facoltà di sospendere la ripartizione dei proventi derivanti dall’utilizzazione di un’opera cinematografica od assimilata fino a quando non le sia stata data la18 possibilità di far visionare l’opera dai propri incaricati ai sensi del comma 1 lett. b) e comunque di verificare la veridicità del programma consegnato.




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