Art. 44 Regolamento SIAE - Protezione delle opere

1. La protezione delle opere assegnate alla sezione Cinema è esercitata, in relazione ai diritti previsti dall’art.6 comma 3 dello Statuto, con riferimento ai compensi riconosciuti in favore degli autori ed adattatori di opere cinematografiche ed assimilate. 2. Agli autori potrà essere richiesta, per le opere di produzione o di coproduzione italiana, l’apposizione di particolari clausole nei contratti di cessione dei diritti per la realizzazione dell’opera, che consentano alla Società la gestione di uno o più diritti all’estero. 3. Qualora la tutela abbia per oggetto la percezione di compensi derivanti da rapporti contrattuali tra autori e produttori, o la concessione, per conto e nell’interesse degli autori, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere assegnate alla sezione, l’esercizio della tutela comporta, in deroga all’art. 2 del presente Regolamento, il conferimento di specifico mandato. 4. Per i produttori o concessionari di opere cinematografiche o assimilate può formare oggetto del rapporto associativo il conferimento di mandato per lo svolgimento dei servizi in materia di diritto d'autore, di cui all’art. 45, comma 2, del presente Regolamento.




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