1. Alla Società è affidata l'esecuzione di ogni servizio in materia di opere cinematografiche e assimilate, conferitole dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, dallo Stato o da enti pubblici o privati. 2. Assumono natura di servizio, affidato alla Società mediante specifico mandato, l’attività di incasso o di controllo dei diritti di noleggio spettanti al produttore cinematografico e al distributore o altro concessionario dei diritti, come pure altre forme di percezione di proventi o di controllo delle utilizzazioni per modalità di sfruttamento economico dell'opera diverse da quella cinematografica.