1. L’associazione degli autori, dei produttori e dei concessionari di opere cinematografiche o assimilate è subordinata, oltre che all’esibizione degli atti di cui all’art. 1 del presente Regolamento, alla verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi: a) se autore del soggetto o della sceneggiatura o direttore artistico (regista), aver partecipato con tale qualifica alla realizzazione di almeno un’opera cinematografica o assimilata; b) se autore dell’adattamento in lingua italiana del complesso dei dialoghi di un’opera originariamente espressa in lingua straniera, aver partecipato con tale qualifica all’edizione italiana di almeno un’opera cinematografica o assimilata; c) se produttore, aver prodotto o coprodotto, nei tre anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda, almeno un'opera cinematografica o assimilata; d) se concessionario, aver distribuito nei tre anni solari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda, sei opere cinematografiche o assimilate, i cui contratti contengano a loro favore la concessione dell’esercizio di diritti di utilizzazione economica relativi all’intero territorio nazionale. 2. Agli effetti dell’accertamento della sussistenza dei requisiti minimi previsti al precedente comma 1, lettere a), b) e c), la domanda di associazione deve essere corredata dell’indicazione degli estremi della prima pubblicazione dell’opera, rappresentata dalla prima forma di esercizio, compiuta dal titolare del diritto, di uno dei diritti di utilizzazione indicati nell’art. 6, comma 3, lettera b) dello Statuto. 3. Nell’ambito della categoria autori, ai soli effetti dell’amministrazione dei diritti, sono individuate le seguenti qualifiche: a) autore di opera cinematografica o assimilata, che comprende l’autore del soggetto, della sceneggiatura e il direttore artistico (regista); b) autore dell’adattamento della versione italiana di opera cinematografica o assimilata originariamente espressa in lingua straniera. Nella nozione di adattamento rientra anche la componente di traduzione da una lingua all’altra. La traduzione mediante sottotitolaggio, sempre che costituisca elaborazione di carattere creativo, rappresenta autonomo titolo di associazione, ferme restandole previsioni e gli adempimenti dettati dall’art. 48 del presente Regolamento. 4. Gli autori, nell’ambito di ciascuna qualifica sopraindicata, sono tenuti a presentare, insieme alla domanda di associazione, la dichiarazione di almeno un'opera. Se la qualifica indicata nella domanda riguarda apporti autorali di adattamento, il bollettino di dichiarazione dell’opera deve essere accompagnato dalla documentazione indicata nell’art. 48 del presente Regolamento.