1. La dichiarazione del contributo di adattamento in lingua italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera deve essere resa, nel caso di coautori dell’elaborazione, congiuntamente. 2. Ai fini dell’accettazione in tutela dell’opera, l’adattamento dell’opera cinematografica assimilata, espressa originariamente in lingua straniera, deve riguardare l’insieme dei dialoghi dell’opera, con esclusione di elaborazioni di singole parti. 3. Non è accettata, salvo che l’opera sia stata fissata originariamente in lingua straniera, la dichiarazione relativa all’adattamento di opere di produzione o coproduzione italiana, i cui sceneggiatori siano in tutto o in parte autori italiani. 4. La dichiarazione del contributo di cui al precedente art. 46, comma 3, lett. b) deve essere resa sulla base dei titoli di coda dell’opera. 5. Nel caso in cui la paternità del contributo non risulti nei titoli di coda dell’opera, la dichiarazione deve essere corredata da documentazione di natura contrattuale e fiscale comprovante la qualifica dichiarata e la prestazione specificatamente resa con riferimento all’opera oggetto di dichiarazione. E’, comunque, facoltà della Società richiedere copia della citata documentazione in tutti i casi in cui il contributo di adattamento sia oggetto di dichiarazione da parte di soggetti diversi.