1. Ai fini della dichiarazione dell’opera cinematografica o assimilata, la presenza nei titoli di testa o di coda: a) dell’autore della riduzione o adattamento da opera letteraria edita, attribuisce all’autore del contributo la qualifica di autore del soggetto; b) dell’attività di collaborazione o supervisione alla sceneggiatura, non comporta il riconoscimento della qualifica di co-sceneggiatore; c) della separata menzione, per le opere seriali – nell’ambito del contributo relativo al soggetto – dell’autore del soggetto di serie e/o dell’autore dell’adattamento del soggetto di serie e dell’autore del soggetto di puntata, attribuisce all’autore del relativo contributo la facoltà di figurare nel bollettino con la specifica qualifica; d) della locuzione “da un’idea di“, non configura, mancando la concreta espressione creativa, una forma di partecipazione alla creazione dell’opera, come pure la presenza di altri apporti o figure professionali non direttamente riconducibili ai coautori indicati nella legge sul diritto d’autore. 2. Quanto previsto dall’art. 44, comma 2 del presente Regolamento deve comunque risultare: a) per le opere soggette a dichiarazione, all’atto della presentazione del bollettino di dichiarazione; b) per le opere indicate all’art. 47, lett. b) , all’atto della stipula del contratto e, comunque, in tempo utile perché la Società possa effettuare la rivendicazione dei diritti.