Art. 5 Regolamento SIAE - Denominazione o ragione sociale

1. Il soggetto che richieda, in qualità di editore, produttore, concessionario o cessionario, l’associazione, deve ottenere il preventivo benestare da parte della Società all’uso della denominazione o ragione sociale. La Società può rifiutare l’associazione di un editore, produttore, concessionario o cessionario la cui denominazione o ragione sociale possa ingenerare confusione con nomi, pseudonimi o nomi d’arte, denominazioni o ragioni sociali già legittimamente utilizzati da altri soggetti amministrati, ovvero può esigere che, in tali casi, alla denominazione o ragione sociale siano apportate modifiche, variazioni o integrazioni idonee a differenziarla. 2. La Società non assume responsabilità per le conseguenze che possano derivare dal verificarsi di confusioni che non sia stato possibile evitare con l’adozione della ordinaria diligenza nel corso dell’istruttoria della domanda.




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