1. In deroga a quanto previsto dall’art. 20, non è richiesto, in allegato al bollettino di dichiarazione, il deposito di un esemplare dell’opera dichiarata. 2. È tuttavia in facoltà della Società chiedere l’esibizione di un esemplare dell’opera, anche allo scopo dell’accertamento del genere dell’opera ai fini dell’accettazione in tutela, ed esigere, in via generale, copia, anche legale, dei documenti comprovanti la veridicità della dichiarazione resa tramite bollettino.