Art. 52 Regolamento SIAE - Ripartizione dei proventi tra i coautori dell’opera

1. È in facoltà degli autori concordare, in sede di dichiarazione dell’opera, lo schema di ripartizione dei proventi che dovrà: a) indicare tutti gli autori dell’opera che hanno fornito contributi di soggetto, sceneggiatura e regia e assegnare a ciascun autore per ciascun contributo, quote percentuali, rispettando il rapporto tra la quota minima e la quota massima stabilito con delibera del Consiglio di gestione; b) risultare sottoscritto congiuntamente da tutti gli aventi diritto, compresi coloro che al momento della dichiarazione non abbiano ancora aderito o conferito mandato alla Società; c) risultare notificato alla Società in tempo utile prima dell’avvio delle operazioni diripartizione. 2. Per le opere per le quali gli autori non abbiano notificato il piano di riparto convenzionale troverà automatica applicazione lo schema generale adottato con delibera del Consiglio di gestione. Gli schemi di riparto convenzionali relativi ad opere che sono state oggetto di precedenti ripartizioni hanno effetto a partire dalla prima ripartizione successiva utile. 3. Ai fini della attribuzione del compenso riservato all’autore dell’elaborazione dei dialoghi originariamente espressi in lingua straniera, la quota assegnata al contributo, in presenza di coautori, è ripartita in parti eguali. E’ tuttavia in facoltà degli autori concordare in sede di dichiarazione dell’opera lo schema di ripartizione dei proventi, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. 4. All’esito delle operazioni di ripartizione la quota spettante all’avente diritto non rappresentato è accantonata nei termini di legge. Di tale accantonamento è dato periodicamente conto agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Società.




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