1. L’associazione degli autori, degli editori, dei concessionari e dei cessionari di diritti amministrati per la sezione è subordinata, oltre che all’esibizione degli atti di cui all’art. 1, alla verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi attestanti l’appartenenza alla categoria richiesta, mediante: a) se autore, la dichiarazione di almeno un’opera con l’apposito bollettino; b) se concessionario di diritti amministrati, il deposito della documentazione che attesti che l’attività è svolta ininterrottamente da almeno tre anni, e il deposito dei contratti di cessione dei diritti di utilizzazione economica di almeno tre opere appartenenti ai generi tutelati; c) se editore, il deposito di contratti di edizione relativi ad almeno tre opere dai quali risulti titolare di diritti amministrati; d) se cessionario, in mancanza dei requisiti di cui alle lett. b) e c), il deposito di un contratto di cessione di diritti amministrati, relativo ad un’opera.