Art. 56 Regolamento SIAE - Dichiarazione delle opere

1. La dichiarazione della musica creata appositamente e che costituisce parte integrante dell’opera, deve essere effettuata congiuntamente al testo letterario mediante il bollettino di dichiarazione. 2. Il Direttore Generale ha facoltà di ammettere alla tutela della Società l’opera dichiarata anche se il bollettino di dichiarazione non sia accompagnato dall’esemplare dell’opera previsto dall’art. 20 del presente Regolamento. Tuttavia, i proventi incassati non potranno essere liquidati agli interessati sino a che non sia stata perfezionata la dichiarazione con il deposito di detto esemplare. 3. Qualora gli aventi diritto non siano tutti rappresentati dalla Società, l’avente diritto Associato assume ogni responsabilità per quanto concerne la disponibilità dell’opera ai fini della sua pubblica utilizzazione. La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti degli eventuali aventi diritto non rappresentati per quanto concerne la quota dei diritti d’autore loro spettante.




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