1. Fermo quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del presente Regolamento, l’Associato, nell’assumere impegni con un utilizzatore per la fornitura o la concessione di un’opera anche futura, dovrà uniformarsi alle condizioni generali, anche relative ai compensi, stabilite con delibera del Consiglio di gestione, da adottare sentito il parere della Commissione consultiva. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni disciplinari previste da questo Regolamento; qualora dall’inosservanza derivi l’impossibilità di esercitare la protezione dell’opera conformemente alle disposizioni degli artt. 16 e 17 del presente Regolamento, l’opera viene esclusa dalla ripartizione dei compensi incassati dalla Società per le utilizzazioni del repertorio assegnato alla sezione. 3. L’Associato può riservarsi, all’atto della dichiarazione, la facoltà di scelta dell’utilizzatore dell’opera. L’Associato può comunicare alla Società la riserva di cui al comma precedente anche dopo la dichiarazione dell’opera, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse. 4. La facoltà di scelta dell’utilizzatore dell’opera di cui al comma che precede non può essere esercitata relativamente a: a) radiodiffusioni; b) riproduzioni su supporti audio; c) utilizzazioni on line di frammenti di opere; d) in caso di utilizzazioni parziali di durata non superiore ai dieci minuti primi.