1. Fermo quanto previsto dagli artt. 18, comma 1, lettera c) e 15, comma 7 dello Statuto circa la misura dei compensi dovuti dagli utilizzatori delle opere, è riconosciuta all’Associato la facoltà di chiedere agli utilizzatori dell’opera, sempre attraverso la Società, un compenso maggiore. Detta facoltà può essere esercitata dall’associato al momento della dichiarazione dell’opera, oppure in tempo utile prima del rilascio del permesso di utilizzazione, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse. 2. La facoltà di cui al comma 1 non può essere esercitata: a) in materia di diritti di riproduzione comunque effettuata; b) in caso di opere miste o di utilizzazione di opere in spettacoli misti, in spettacoli cioè non costituiti interamente da opere di competenza della sezione; c) in caso di utilizzazioni nell’ambito dello stesso spettacolo di più opere o brani assegnati alla sezione; d) in tutti i casi in cui la Società stipuli con gli utilizzatori accordi generali.