Art. 64 Regolamento SIAE - Protezione delle opere della letteratura

1. Con riferimento a quanto previsto negli artt. 15 e 19 del presente Regolamento, la dichiarazione delle singole opere mediante bollettino è prevista solo nei casi in cui sono presenti più aventi diritto. Qualora gli aventi diritto non siano tutti rappresentati dalla Società, l’avente diritto Associato assume ogni responsabilità per quanto concerne la disponibilità dell’opera ai fini della sua pubblica utilizzazione. La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti degli eventuali aventi diritto non rappresentati per quanto concerne la quota dei diritti d’autore loro spettante.




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