Art. 66 Regolamento SIAE - Protezione delle opere delle arti figurative e delle opere fotografiche. Riserve ed eccezioni

1. Gli aventi diritto hanno la facoltà di riservarsi la valutazione di particolari richieste di utilizzazione, oppure la valutazione della qualità di determinate riproduzioni sulla base di adeguate prove. 2. Fermo che la concessione delle autorizzazioni e la determinazione dei compensi relativi spettano alla Società a norma dell’art. 16 del presente Regolamento, l’Associato può riservarsi la facoltà di scelta dell’utilizzatore, nonché di richiedere, sempre attraverso la Società, un compenso diverso per le utilizzazioni delle sue opere. In caso di esercizio delle dette facoltà, restano salvi gli effetti delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate dalla Società. 3. Dette facoltà non possono essere esercitate per le utilizzazioni non monografiche relative alle seguenti tipologie di riproduzione: a) all’interno di volumi; b) su reti telematiche; c) su supporti videografici e multimediali.




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