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Art. 67 Regolamento SIAE - Servizi di vidimazione e deposito. Fondo per il diritto di prestito pubblico

1. Fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto, la Società, su richiesta degli interessati, svolge i seguenti compiti: a) vidimazione, mediante apposizione di contrassegno o altri sistemi idonei, oppure vigilanza sulla stampigliatura, degli esemplari delle opere; b) accettazione in deposito di opere dell’ingegno inedite, o definite tali dal dichiarante, al solo effetto di costituire, a favore del depositante o comunque degli aventi diritto indicati, una prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito. L’accettazione in deposito non comporta, da parte della Società, alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore. 2. Il Consiglio di gestione stabilisce condizioni e modalità di esecuzione dei compiti suindicati. 3. La Società svolge altresì le attività di ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico istituito con legge 24 novembre 2006, n. 286, comma 132.




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