1. L’associazione degli autori e degli editori è subordinata, oltre che all’esibizione degli atti di cui all’art. 1 del presente Regolamento, alla verifica del possesso dei requisiti minimi attestanti l’appartenenza alla categoria richiesta, mediante: a) se autore, la dichiarazione di almeno un’opera con l’apposito bollettino; b) se editore, il deposito dei contratti di edizione relativi ad almeno un’opera lirica in tre atti, oppure due opere liriche in uno o due atti, oppure due oratori, oppure tre balletti, dai quali risulti la titolarità dei diritti amministrati dalla Società.