1. Sono esentati dal pagamento dei contributi associativi annui: a) gli associati fino a 30 anni di età; b) gli associati che abbiano superato gli ottanta anni di età; c) gli associati che fruiscono delle prestazioni solidaristiche attuate dalla Società; d) previa loro comunicazione, gli associati riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle disposizioni di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni; e) per i primi 3 anni di associazione, le imprese associate in qualità di editori - diverse dalle ditte individuali - che abbiano presentato domanda di associazione entro 2 anni dalla loro costituzione ed il cui fondo editoriale iniziale sia costituito da opere di autori, comunque amministrati dalla Società, di età inferiore a 30 anni; f) le imprese ditte individuali, associate in qualità di editori, i cui titolari abbiano fino a 30 anni di età ed il cui fondo editoriale iniziale sia costituito da opere di autori, comunque amministrati dalla Società, di età inferiore a 30 anni. 2. Il Consiglio di gestione può individuare ulteriori categorie che, in ragione di particolare stato di necessità o di rilevante interesse sociale, possono essere esentati, a domanda, dal pagamento dei contributi associativi annui. Inoltre, sempre in situazioni di particolare stato di necessità o di rilevante interesse sociale, il Consiglio di gestione può deliberare in favore di un Associato che ne faccia richiesta l’esenzione temporanea dall’obbligo di pagamento dei contributi associativi annuali.