Art. 70 Regolamento SIAE - Collocamento delle opere. Riserve ed eccezioni

1. Fermo quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del presente Regolamento, l’Associato, nell’assumere impegni con un utilizzatore per la fornitura o la concessione di un’opera anche futura, dovrà uniformarsi alle condizioni generali stabilite da apposita delibera del Consiglio di gestione, sentito il parere della Commissione consultiva. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni disciplinari previste da questo Regolamento; qualora dall’inosservanza derivi l’impossibilità di esercitare la protezione dell’opera conformemente alle disposizioni degli artt. 16 e 17 del presente Regolamento l’opera viene esclusa dalla ripartizione dei compensi incassati dalla Società per le utilizzazioni del repertorio assegnato alla sezione. 3. L’Associato può riservarsi, all’atto della dichiarazione, la facoltà di scelta dell’utilizzatore dell’opera. L’Associato può comunicare alla Società la riserva anche dopo la dichiarazione dell’opera, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse. 4. Salvo diversa indicazione nel bollettino di dichiarazione dell’opera, l’esercizio del diritto di collocamento e delle facoltà previste all’art. 71 che segue, spetta all’autore della parte musicale; per le opere coreografiche o pantomimiche – in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale – al coreografo e, nel caso di opere edite, all’editore della musica.




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