1. I conti degli Associati e dei Mandanti sono liquidati allo scadere dei periodi fissati per le singole sezioni. La scadenza di tali periodi può essere eccezionalmente variata dal Consiglio di gestione, sentito il parere della competente Commissione consultiva, qualora esigenze straordinarie lo impongano. 2. Le somme indicate sui conti degli Associati e dei Mandanti possono, se ed in quanto esigibili, essere riscosse dagli Associati o dai Mandanti medesimi ovvero da chi, nelle forme legali, sia da essi a tal fine delegato. Il pagamento di dette sommesi intende dovuto presso la Direzione generale della Società e deve essere eseguito secondo la modalità che l’Associato o il Mandante è tenuto ad indicare tra quelle previste dalla Società. 3. Eventuali oneri (commissioni bancari e simili) sostenuti dalla Società per il pagamento di cui al comma che precede sono a carico dell’Associato o Mandante. 4. In ogni caso, la responsabilità della Società si esaurisce con la messa in atto delle disposizioni per l’esecuzione dell’operazione secondo la modalità indicata dall’Associato o Mandante ed ogni rischio per le vicende successive si intende espressamente a carico dell’Associato o Mandante beneficiario del pagamento. Nel caso in cui le operazioni di pagamento - pur eseguite secondo le modalità prescelte dall’Associato o Mandante - non abbiano buon fine, può essere disposta la sospensione dei pagamenti successivi fino a quando l’Associato o il Mandante non fornisca nuove e specifiche indicazioni in merito alle modalità di pagamento, secondo quanto previsto dal comma 2. 5. La Società ha il diritto di trattenere sul conto degli Associati o Mandanti, con precedenza assoluta, le somme di cui essa sia creditrice a qualsiasi titolo.