Art. 80 Regolamento SIAE - Accesso alla documentazione

1. Soltanto l’Associato o la persona dallo stesso validamente delegata nelle forme legali, il legale rappresentante dell’editore, del produttore, del concessionario o del cessionario, o i suoi impiegati, se di ciò espressamente incaricati, possono essere autorizzati alle visure, alla consultazione ed acquisizione di copie di dati, informazioni e documenti attinenti la posizione personale dell’Associato. 2. Le verifiche dei conti della ripartizione, ivi compresi, per la sezione Musica, i programmi delle pubbliche esecuzioni relativi al periodo al quale si riferisce la ripartizione, hanno luogo nei giorni fissati dalla Società e nei locali da questa indicati.




Leggi altri articoli in: Regolamento SIAE
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto