Art. 82 Regolamento SIAE - Acconti e anticipi

1. Il Direttore Generale ha facoltà di concedere agli Associati e ai Mandanti che ne facciano richiesta, acconti sulle liquidazioni di diritti d’autore accertati e incassati dalla Società relativamente ad utilizzazioni di opere dell’Associato o del Mandante richiedente, dichiarate ed accettate dalla Società. 2. Per le opere assegnate alla sezione Musica, il Direttore Generale, in relazione all’andamento degli incassi già effettuati dalla Società per il repertorio della sezione e comunque nei limiti delle disponibilità, ha facoltà di concedere agli Associati che ne facciano richiesta, anticipi sulle ripartizioni in corso sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di gestione.




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