1. In caso di controversia giudiziaria sull’appartenenza di diritti d’autore o sulla ripartizione di proventi derivanti dall’esercizio del diritto d’autore, il Consiglio digestione può deliberare che i proventi derivanti dai diritti in contestazione, incassati o da incassare dalla Società, siano accantonati per un determinato periodo di tempo, e comunque non oltre la risoluzione definitiva della controversia, su un apposito conto produttivo di interessi semplici, al tasso legale. La decisione deve essere comunicata agli interessati. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di gestione può sospendere la liquidazione dei proventi derivanti dai diritti in contestazione su proposta del Direttore Generale, dandone immediata comunicazione al Consiglio di gestione perle determinazioni di competenza.