1. Per i produttori e i concessionari associati iscritti alla sezione Cinema è stabilito un termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per adempiere l'affidamento in tutela alla Società dei diritti relativi alle opere cinematografiche e assimilate. L'inutile decorso di tale termine è causa di esclusione dalla Società dell'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto. 2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento ed in costanza del mancato conferimento dei diritti di cui al comma 1, gli Associati appartenenti alle categorie ivi indicate hanno diritto ad esprimere un solo voto.