Art. 3 L. 212/00 - Efficacia temporale delle norme tributarie

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. (2) Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. (1) (1) Articolo modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. (2) Comma modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 con l'art. 6, comma 2.




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