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Art. 12 D. Lgs. 150/2011 - Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. 2.  È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.




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