Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (1) 2. È competente la corte di appello. 3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari. (1) Comma così corretto da Comunicato 21 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. 21 ottobre 2011, n. 246.