Art. 29 D. Lgs. 150/2011 - Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità
Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (1), sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. 3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 4. Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (1) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327».
Corte costituzionale, ordinanza 09 - 17 maggio 2012, n. 130; Corte costituzionale, ordinanza 3 - 12 luglio 2013, n. 190; Corte costituzionale, ordinanza 16 - 19 luglio 2013, n. 226; Corte costituzionale, ordinanza 26 febbraio - 10 marzo 2014, n. 42.