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Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (1), sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. 3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 4. Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (1) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327».
Corte costituzionale, ordinanza 09 - 17 maggio 2012, n. 130; Corte costituzionale, ordinanza 3 - 12 luglio 2013, n. 190; Corte costituzionale, ordinanza 16 - 19 luglio 2013, n. 226; Corte costituzionale, ordinanza 26 febbraio - 10 marzo 2014, n. 42.