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  • Art. 29 D. Lgs. 150/2011 - Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

Art. 5 D. Lgs. 150/2011 - Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2.  In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.  




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