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  • Art. 97 TUB D. Lgs. 385/93 - Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

Art. 104 TUB D. Lgs. 385/93 - Competenze giurisdizionali

Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente (1) il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali. (1) 2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma. (2) (1) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. o), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 46, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.




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