Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo. (1) (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 47, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.