• Home
  • TU Bancario
  • Art. 120 TUB D. Lgs. 385/93 quater - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità

Art. 114 TUB D. Lgs. 385/93 quinquiesdecies - Scambio di informazioni

Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con: a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.




Leggi altri articoli in: TU Bancario