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Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo: a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito. (1)
(1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.