• Home
  • TU Bancario
  • Art. 119 TUB D. Lgs. 385/93 - Comunicazioni periodiche alla clientela

Art. 126 TUB D. Lgs. 385/93 undecies - Terminologia standardizzata europea

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE. 2. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale è aggiornato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato. 3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo 126- duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori. 4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia. (1) (1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, che ha inserito l’intero Capo II-ter.




Leggi altri articoli in: TU Bancario