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  • Art. 156 TUB D. Lgs. 385/93 - Modifica di disposizioni legislative

Art. 128 TUB D. Lgs. 385/93 quaterdecies - Ristrutturazione dei crediti

Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.




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