La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
Corte di cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2016, n. 23267.