Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. (1) 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. (1) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 6, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.