Art. 144 TUB D. Lgs. 385/93 bis - Ordine di porre termine alle violazioni

Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144. (1) (1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.




Leggi altri articoli in: TU Bancario
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto