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  • Art. 132 TUB D. Lgs. 385/93 bis - Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

Art. 145 TUB D. Lgs. 385/93 bis - Procedure contenziose

I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. 2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi. 4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.




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