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  • Art. 156 TUB D. Lgs. 385/93 - Modifica di disposizioni legislative

Art. 154 TUB D. Lgs. 385/93 - Fondo interbancario di garanzia

Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.




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