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Art. 159 TUB D. Lgs. 385/93 - Regioni a statuto speciale

Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. 2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. 3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. (1) 4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti. (2) 4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse. (3) (1) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 55, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. (2) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 55, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. (3) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 25, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.




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